L’imposta sul valore aggiunto applicabile alle attività di installazione e manutenzione degli Infissi è riconducibile, per molti aspetti, alla disciplina IVA prevista per le prestazioni nel settore edile generalmente inteso.

Con una normativa in costante evoluzione ed allo stato attuale alquanto fariginosa, il legislatore fiscale, fin dall’origine, ha cercato di agevolare l’acquisto e la costruzione di immobili ad uso abitativo, con la previsione di aliquote Iva ridotte. Le stesse agevolazioni sono inoltre previste per alcuni interventi di manutenzione sugli stessi beni. Qualora l’impresa provveda alla installazione degli infissi dalla stessa prodotti, o acquistati da terzi, si configura una prestazione di servizio in dipendenza di contratto di appalto. Si configurerà invece un contratto di sub-appalto qualora il committente sia un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile (di norma l’impresa costruttrice).

I contratti d’appalto e sub-appalto presuppongono due distinti rapporti obbligatori:

  • l’uno fra committente ed appaltatore
  • l’altro fra appaltatore e sub-appaltatore

In materia di Iva, per le prestazioni di servizio effettuate in dipendenza di contratti di appalto e sub-appalto, si applicano, di norma, gli stessi trattamenti previsti per la cessione degli immobili. Si dovrà avere riguardo alla tipologia del fabbricato e qualora previsto, alla qualità del soggetto committente. Sebbene il Codice Civile non prescriva alcuna forma specifica per provare l’esistenza di un contratto di appalto, è comunque preferibile anche ai fini fiscali la forma scritta. E’ nostra intenzione fornire, con le note che seguono, una Guida fiscale rivolta agli operatori economici del comparto di produzione e/o installazione di infissi per l’edilizia.

Installazione infissi su beni nuovi Iva 4%

Per verificare l’applicazione dell’Iva ridotta al 4% relativamente alle installazioni di infissi su fabbricati in corso di costruzione, come ricordato in premessa, si dovrà aver riguardo alla tipologia dell’immobile ed al soggetto committente. Qualora il committente sia il soggetto “privato” sarà soggetta al 4% l’installazione di infissi effettuati su fabbricati urbani e rurali e relative pertinenze non di lusso costituenti la prima casa dello stesso committente. Qualora invece il committente sia l’impresa costruttrice, l’Iva 4% è applicabile per l’installazione di infissi su edifici ad esclusivo uso abitativo o aventi le caratteristiche di cui alla 408/49 “Legge Tupini”. Nei contratti di appalto con il “Privato” l’impresa installatrice potrà premunirsi contro eventuali irregolarità rispetto ai requisiti soggettivi previsti dalla legge, facendosi rilasciare apposita richiesta di applicazione dell’Iva 4%. E’ da ritenere che la suddetta dichiarazione, rilasciata prima dell’inizio dei lavori o prima della emissione di fatture a titolo di acconto, costituisca atto liberatorio nei confronti dell’impresa. Nei contratti di appalto con l’impresa costruttrice la legittima applicazione dell’aliquota ridotta potrà trovare fondamento nello stesso contratto scritto o dalla apposita richiesta avanzata dall’impresa committente. In assenza di contratto d’appalto scritto sarà opportuno esporre in Fattura i riferimenti al fabbricato in costruzione (luogo, via, tipologia dell’immobile).

Installazione infissi su beni nuovi IVA 10%

L’aliquota del 10% trova applicazione nella installazione degli infissi su fabbricati in costruzione ad uso abitativo, qualora non sussistano i requisiti soggettivi per l’IVA ridotta al 4%. Seguendo l’esposizione fatta per l’IVA al 4% saranno soggette al 10% le installazioni a seguito di: a) contratti di appalto con il committente privato per abitazioni non di lusso e relative pertinenze non costituenti la prima casa. b)contratti di appalto e subappalto, con imprese diverse da quelle edili di costruzione,per fabbricati ad esclusivo utilizzo abitativo o con le caratteristiche previste dalla legge 408/49.

L’installazione di infissi su fabbricati in costruzione di tipologia diversa da quelli ad uso abitativo o non rientranti nelle previsioni della legge 408/49 saranno soggette al 20%. Per espressa previsione legislativa fanno eccezione gli edifici destinati a finalità di istruzione, assistenza e cura per la collettività. Questi immobili ( scuole, ospedali, collegi, penitenziari, etc.) vengono assimilati alle abitazioni; le installazioni su tali beni saranno soggette al 10%.

Gli infissi nelle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria

Per tali prestazioni la legge IVA prevede una disciplina transitoria agevolativa in vigore a tutto il 31/12/2011. L’ aliquota ridotta al 10% è limitata alle prestazioni su immobili a destinazione abitativa (Pertinenze e fabbricati assimilati) Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi di ricorrente esecuzione per mantenere in buono stato gli infissi senza comportare modifiche alle caratteristiche originarie e pertanto con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti ( L.457/78 art.31, lett.a) Per eseguire questi interventi non è necessaria alcuna autorizzazione amministrativa. Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi rivolti alla sostituzione degli infissi interni/esterni o serramenti e persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia (L.457/78 art.31 lett.b). Il legislatore ha voluto limitare l’agevolazione alla sola prestazione di mano d’opera escludendo dal beneficio l’impiego di beni considerati significativi sulla base del loro valore, fra cui gli infissi sia interni che esterni. E’ espressamente previsto che laddove siano impiegati beni di “valore significativo”, il beneficio dell’ aliquota ridotta potrà, trovare applicazione entro i limiti del valore della prestazione che sarà data da:
a) il valore dell’ intera prestazione meno il valore del”bene significativo” (valore della prestazione netta);
b) parte di valore del “bene significativo” corrispondente al valore della prestazione netta (a).
Esempio: valore fornitura complessiva euro 1000 di cui valore bene significativo euro 900
Valora a + b = 100 + 100 = euro 200 con Iva al 10%
Rimanenza euro 800 con Iva al 22%

Come si evince dall’esempio qualora il valore attribuibile alla prestazione netta (a) sia superiore al 50% dell’intera prestazione, tutto l’intervento di manutenzione sarà soggetto al 10%. A tale riguardo sussiste una sostanziale differenza fra chi si limita alla sola installazione degli infissi (acquistati come beni finiti) e chi invece installa gli infissi dallo stesso costruiti. Nel secondo caso il valore della prestazione netta (a) dovrà tener conto non solo del valore della mano d’opera relativa al montaggio del bene, ma anche il valore della mano d’opera impiegata per la costruzione degli infissi. Tutta la prestazione sarà soggetta al 10% qualora il costo delle materia prime e semilavorati impiegati nella costruzione degli infissi incida per un valore non superiore al 50% dell’intera prestazione. La fattura rilasciata al Committente dovrà fare espresso riferimento alla Legge 488/99 art.7. In ogni caso la stessa fattura dovrà evidenziare il valore attribuito al bene significativo impiegato (valore materia prima nel caso di costruzione).

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Subappalto

Nel rapporto fra imprese subappaltatrici ed imprese appaltatrici, le prestazioni, indipendentemente che comportino o non apporto di beni significativi, dovranno sempre essere assoggettate ad aliquota ordinaria (22%).

Acquisto di infissi

L’acquisto degli infissi per prestazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria sconterà in ogni caso il 22% indipendentemente dal soggetto acquirente e dalla tipologia dell’immobile.

Istallazione infissi per ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo

Per ristrutturazione si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico d’opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (art. 31, lett. d, L.475/78). Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico d’opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili(art. 31, lett. c, L.475/78). Gli interventi di cui sopra necessitano della apposita concessione edilizia. L’aliquota prevista per l’installazione di infissi è fissata al 10% al pari di ogni altra prestazione dipendente da contratti di appalto o subappalto. L’aliquota ridotta è a regime ed è rivolta agli interventi su qualsiasi tipologia di fabbricato. L’installatore dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità da parte del committente o dell’impresa appaltatrice (nel caso di subappalto). La dichiarazione, in tutti i casi, deve fare espresso riferimento alla concessione edilizia concessa per il tipo di intervento.

Cessioni di infissi (Beni finiti)

Per effetto delle vigenti disposizioni, di norma, le cessioni di beni finiti destinati alla realizzazione di un immobile, ovvero per l’effettuazione d’interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono soggette alla stessa aliquota IVA cui è soggetta la costruzione o l’opera di riferimento. Si deve trattare, innanzi tutto, di beni che concorrono alla realizzazione della costruzione, o dell’opera di riferimento, senza perdere la loro individualità successivamente al loro impiego. Il Ministero (C.M. 14/81) ha precisato che fra i beni finiti debbano ricomprendersi anche gli infissi interni ed esterni.

A) CESSIONI DI INFISSI SOGGETTE ALL’ALIQUOTA RIDOTTA DEL 4%

Sono soggette ad imposta del 4% le cessioni di infissi forniti per la costruzione di:

  1. fabbricati ad esclusivo uso abitativo purché non di lusso e relative pertinenze;
  2. fabbricati comprendenti case d’abitazione non di lusso e negozi ed uffici, sempreché siano rispettate le condizioni previste dalla Legge Tupini;
  3. costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o d’altri addetti alla coltivazione dello stesso o all’allevamento del bestiame ed alle attività connesse.

L’aliquota agevolata – previo rilascio della dichiarazione di responsabilità da parte dell’acquirente – si applica con riferimento alle cessioni di infissi effettuate nei confronti di: *imprese di costruzione in proprio o su appalto; *imprese di installazione che acquistano gli infissi per poi montarli in fabbricati di cui ai p.1-2-3 *privato che acquisti direttamente gli infissi in argomento per poi montarli direttamente o tramite appalto a terzi.

Si deve, per contro, assoggettare ad aliquota ordinaria: la cessione degli infissi effettuata in una delle fasi di commercializzazione. (Dal produttore al grossista e da questi al dettagliante)

B) CESSIONE DI INFISSI SOGGETTI AD IVA 10%

La cessione di infissi è soggetta ad aliquota 10% – previa apposita dichiarazione dell’acquirente – qualora detti beni siano utilizzati per interventi di recupero edilizio di cui alle lett. c, d, e dell’art. 31 L.457/78. L’aliquota ridotta è applicabile a prescindere dalla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento.

AGEVOLAZIONI 50%
I contribuenti potranno beneficiare della detrazione 50% alle condizioni e secondo le necessità previste dalla L.449/97 art.1. L’agevolazione è limitata solo ai fabbricati ad uso abitativo. Potranno essere agevolati gli interventi di manutenzione ordinaria solo se rivolti nei confronti di condomini. Gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione sono agevolabili qualora rivolti sia alle parti comuni condominiali,sia alle singole unità abitative.
Si ricordano in sintesi gli adempimenti per fruire dell’agevolazione da parte del contribuente:

  • Invio della apposita comunicazione al Centro di Servizio (Raccomandata prima dell’inizio lavori con documentazione allegata o atto notorio);
  • Pagamento tramite bonifico bancario (Bollettino apposito);
  • Conservazione ricevute di spesa.

DOCUMENTI FISCALI

INSTALLAZIONE DI INFISSI SU CANTIERI
Le prestazioni effettuate su fabbricati nuovi in costruzione (o ampliamento) debbono essere fatturate al committente con fattura normale (non oltre il momento dell’incasso).

INSTALLAZIONI DI INFISSI SU ABITAZIONI PRIVATE
Alla fine della prestazione si potrà rilasciare:
a) Ricevuta fiscale non riscossa (seguita da fattura fiscale)
b) Ricevuta fiscale riscossa
c) Fattura normale immediata ad ultimazione della prestazione indipendentemente dalla riscossione

INSTALLAZIONE DI INFISSI SU IMMOBILI AD USO COMMERCIALE/INDUSTRIALE
Dovrà essere emessa fattura normale non oltre il momento dell’incasso

CESSIONE DI INFISSI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO
Alla consegna potrà essere rilasciato alternativamente:
a) Scontrino fiscale
b) Ricevuta fiscale
c) Fattura immediata
Qualora venga richiesta la fattura fine mese occorrerà rilasciare alla consegna lo scontrino fiscale non riscosso + DDT o buono di consegna seguito da fattura normale oppure ricevuta fiscale non riscossa seguita da fattura fiscale. In entrambi i casi la fattura dovrà richiamare il documento emesso alla consegna. Alla consegna potrà essere emessa.

CESSIONE DI INFISSI DI PRODUZIONE A SOLE IMPRESE IN LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO
a) DDT con fattura emessa entro il 15 del mese successivo
b) Fattura immediata

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