per finestre, infissi, persiane, scuri viene ridotta al 50%
Con la legge di bilancio è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di efficientamento energetico. Dal 1 Gennaio 2018 è stata ridotta dal 65% al 50% per gli infissi.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:
La detrazione, pari al 50% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019, è riconosciuta per
La detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 in poi
Interventi condominiali
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio ed è del 75% nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva. L’importo complessivo della spesa non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.
Interventi condominiali nelle zone sismiche
Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Attenzione: queste agevolazioni possono essere richieste in alternativa a quelle previste per gli interventi effettuati sulle parti condominiali degli edifici non ricompresi nelle zone sismiche.
Istituti autonomi per le case popolari
Gli istituti autonomi di case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).
Cessione del credito
I beneficiari dell’agevolazione possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Solo i contribuenti che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.
La procedura per accedere alla detrazione nella sostituzione di infissi (in modalità aggregata anche scuri, persiane e tapparelle
Trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet: https://www.acs.enea.it/
disponibile a partire dal 30 aprile 2009, ottenendo ricevuta informatica:
1.la scheda informativa di cui all’allegato F come indicato all’art 4, comma 2, del DM 7.04.08 per la sola sostituzione di infissi in singola unità immobiliare
La scheda può essere compilata dal richiedente e non è più richiesta
Il nuovo allegato F:
Per gli interventi di sostituzione di finestre e di installazione di pannelli solari, non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica; di conseguenza il nuovo decreto ha introdotto, con l’allegato F, una scheda informativa semplificata nella quale indicare:
Modello dell’Agenzia delle Entrate provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009
Documenti da inviare solo se gli interventi sono a cavallo dell’anno 2014/2015
Rimane quanto già disposto in precedenza, ovvero, la produzione dell’asseverazione del tecnico abilitato oppure in sostituzione di quest’ultima, la certificazione del produttore.
In particolare:
sostituisce l’asseverazione, deve attestare il rispetto dei requisiti minimi richiesti;
attesta i valori di trasmittanza termica degli infissi installati, attraverso le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della ISO 14351-1)
riporta i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi
Per quanto riguarda quest’ultima informazione, tali valori possono essere inclusi nella stessa certificazione del produttore, in un campo a compilazione libera predisposto per i dati riferiti agli infissi dismessi; oppure è possibile produrre un’autocertificazione, da allegare alla certificazione del produttore, in cui si gli stessi attestano requisiti di cui sopra.
oppure in alternativa
Attesta la congruità dell’intervento effettuato alle caratteristiche richieste per l’accesso ai benefici fiscali;
riporta i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi
attesta che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati, siano inferiori o uguali a quelli richiesti dagli allegati dei decreti attuativi
Trasmittanza per Zona Climatica
Valori Limite di Trasmittanza Infissi Uw suddivisi per Zona Climatica per usufruire della Detrazione Fiscale del 55% | ||
Zona Climatica | Finestre comprensive di infissi fino al 31-12- 2009 | Finestre comprensive di infissi dal 2017 |
A | 4.6 | 3.0 |
B | 3.0 | 3.0 |
C | 2.6 | 2.0 |
D | 2.4 | 1.8 |
E | 2.2 | 1.4 |
F | 2.0 | 1.0 |